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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Art. 14
Revisione dell'albo delle imprese artigiane
1. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti le Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione dei rispettivi albi ogni trenta mesi.
2. Agli effetti dei necessari atti istruttori da parte dei Comuni, la Commissione provinciale per l'artigianato, almeno tre mesi prima della scadenza del termine per la revisione invia loro i dati relativi agli elenchi delle imprese artigiane iscritte all'albo che risultano esercenti l'attività nei Comuni stessi. Questi trasmettono i dati rilevati entro due mesi dal ricevimento degli elenchi.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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