LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001
Art. 15
Ricorsi alla Commissione regionale per l'artigianato
1. I ricorsi in via amministrativa contro la deliberazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo o alla separata sezione, sono presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, dagli interessati, nonché dagli enti, dagli organi e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano dato comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 12.
2. La Commissione regionale per l'artigianato, esperiti anche direttamente gli accertamenti del caso, delibera in merito ai ricorsi e comunica la decisione agli interessati e, per l'esecuzione, alla competente Commissione provinciale.
3. La Commissione regionale per l'artigianato può, d'ufficio o su domanda del ricorrente, sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 .
4. Contro le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .