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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Art. 15
Ricorsi alla Commissione regionale per l'artigianato
1. I ricorsi in via amministrativa contro la deliberazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo o alla separata sezione, sono presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, dagli interessati, nonché dagli enti, dagli organi e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano dato comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 12.
2. La Commissione regionale per l'artigianato, esperiti anche direttamente gli accertamenti del caso, delibera in merito ai ricorsi e comunica la decisione agli interessati e, per l'esecuzione, alla competente Commissione provinciale.
3. La Commissione regionale per l'artigianato può, d'ufficio o su domanda del ricorrente, sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 Sito esterno.
4. Contro le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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