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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Art. 16
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1. Le deliberazioni di iscrizione, modificazione e cancellazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono affisse per estratto all'albo camerale per un periodo di almeno otto giorni.
2. Con le forme e nei termini di cui al comma 1, le delibere adottate ai sensi dell'art. 15 dalla Commissione regionale per l'artigianato sono affisse in apposito albo nella sede della Commissione nonché all'albo della Commissione provinciale sulla cui delibera si è pronunciata la Commissione regionale.
3. Delle deliberazioni di cui al presente articolo è data comunicazione pubblica in via telematica.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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