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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Art. 17
Sanzioni
1. Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge n. 443 del 1985 Sito esterno, e al fine di un'armonizzazione col Registro imprese, alle violazioni sottoelencate si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei limiti minimi e massimi a fianco di ciascuna indicati:
a) in caso di omissione o ritardo della presentazione delle domande di iscrizione o cancellazione all'Albo delle imprese artigiane da lire centomila (pari a Euro 51,65) a lire un milione (pari a Euro 516,46);
b) in caso di omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi da lire duecentomila (pari a Euro 103,29) a lire due milioni (pari a Euro 1.032,91).
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative è delegata alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, cui spettano i relativi proventi, nel rispetto delle modalità e procedure della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e successive modificazioni.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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