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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Art. 9
Organizzazione degli albi
1. Le imprese artigiane che hanno la sede legale ovvero la sede operativa principale nel territorio della provincia sono tenute ad iscriversi agli albi provinciali, secondo quanto previsto dalla legge n. 443 del 1985 Sito esterno e successive modifiche. Per le imprese artigiane esercitate in forma ambulante si fa riferimento alla residenza del titolare.
2. Alla separata sezione dell'albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, in conformità a quanto previsto all'art. 6 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno, che abbiano sede legale nel territorio della provincia.
3. La modulistica per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo imprese artigiane viene predisposta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tenuto conto delle indicazioni approvate dalla Regione, la quale detta altresì disposizioni in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle attività di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali.
4. La gestione dell'albo avviene mediante l'utilizzo degli strumenti informatici nell'ambito del sistema informatico delle Camere di Commercio.
5. È garantito lo scambio dei dati nei confronti delle pubbliche amministrazioni in maniera gratuita.
6. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'Artigianato sono autorizzate, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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