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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Titolo I
ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO(1)
Capo I
Commissioni provinciali per l'artigianato
Art. 2
Commissioni provinciali per l'artigianato
1. Ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999 hanno sede presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, quali organi amministrativi di rappresentanza e tutela dell'artigianato, le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 9 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno. Sempre ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999 le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono delegate allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'attività di dette Commissioni.
2. In materia di tenuta dell'albo delle imprese artigiane, le Commissioni deliberano sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese e delle forme associative artigiane dall'albo o dalla separata sezione, nonché sulle iscrizioni, modificazioni, cancellazioni, negli elenchi previdenziali ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 Sito esterno, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 Sito esterno, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Sito esterno e dispongono la revisione periodica degli albi. Le Commissioni, inoltre, esprimono parere e formulano proposte su piani di formazione professionale e di istruzione artigiana.
3. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono, le seguenti funzioni:
a) ricezione ed istruttoria delle pratiche inerenti i requisiti delle imprese;
b) rilascio di certificati, atti e visure, nonché riscossione, a favore della tesoreria camerale, dei relativi diritti di segreteria;
c) attività di revisione periodica degli albi.
4. La Giunta regionale emana direttive, sentita Unioncamere Emilia-Romagna, nelle quali sono definiti criteri omogenei per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese.
5. Ciascuna Commissione provinciale predispone, sulla base dei dati relativi all'attività svolta, un rapporto annuale alla Giunta regionale concernente lo stato dell'artigianato nel territorio di competenza.
Art. 3
Organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato
1. La Commissione provinciale per l'artigianato assegna ai propri componenti lo svolgimento di attività di carattere strumentale ed istruttorio.
2. I compiti di segreteria della Commissione provinciale sono svolti da personale appartenente al ruolo camerale.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I del Titolo III della L.R. n. 24 del 1994.
Art. 4
Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato
1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) otto titolari di imprese artigiane iscritte all'albo provinciale da almeno tre anni, designati dalle organizzazioni artigiane di categoria più rappresentative a struttura nazionale con strutture presenti ed operanti a livello provinciale, secondo criteri fissati con proprio atto dalla Giunta regionale;
b) tre membri designati tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale ed operanti nella provincia;
c) il direttore della sede provinciale INPS, o un suo delegato;
d) un rappresentante designato dal responsabile della Direzione provinciale del lavoro;
e) quattro esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta regionale, su designazione delle organizzazioni di cui alla lettera a).
2. Il Presidente della Commissione provinciale è eletto tra i rappresentanti di cui alla lett. a) del primo comma nella seduta di insediamento con il voto favorevole della metà più uno dei componenti la Commissione. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza si procede alla votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il Vicepresidente.
3. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina. La decadenza dei componenti di cui alla lettera a) è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere b), c) e d) avviene a seguito di nuova designazione dell'autorità competente.
4. In caso di dimissioni o decesso la sostituzione dei componenti avviene a seguito di designazione da parte dell'organismo avente titolo alla designazione ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al comma 1.
5. Si applicano alla Commissione provinciale per l'artigianato gli articoli 15 e 18 della L.R. n. 24 del 1994.
6. La designazione dei componenti indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni dei membri, il Presidente della Giunta regionale, assegna un ulteriore termine non superiore a trenta giorni per provvedervi. Decorso inutilmente anche quest'ultimo termine, provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti. È fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.
7. La prima seduta della Commissione è convocata dal componente più anziano d'età, che la presiede, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte della Regione Emilia-Romagna ai componenti della Commissione provinciale per l'artigianato del decreto di costituzione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il dirigente regionale competente.
Capo II
Commissione regionale per l'artigianato
Art. 5
Funzioni e compiti
1. Ai sensi degli artt. 9 e 11 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, quale organo di coordinamento delle attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
2. In relazione alla tenuta degli albi delle imprese artigiane, la Commissione regionale per l'artigianato svolge le seguenti funzioni:
a) decide in via definitiva, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno, sui ricorsi proposti contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modifica, e cancellazione dall'albo;
b) coordina lo svolgimento delle attività di revisione periodica, nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale.
3. La Commissione predispone, sulla base dei dati relativi all'attività svolta e di quelli comunicati dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, comprensivi dello stato di revisione degli albi, un rapporto annuale alla Giunta regionale concernente le attività artigianali nella regione Emilia-Romagna.
4. La Regione contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la promozione delle attività artigiane con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico e alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi artigiani.
5. Al finanziamento delle attività e delle iniziative promozionali previste al comma 4, nonché ai criteri e alle modalità per la concessione dei contributi, provvede la Giunta regionale con proprio atto nel limite dello stanziamento autorizzato dalla legge di approvazione del bilancio di previsione regionale, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, lett. c).
Art. 6
Costituzione e composizione
1. La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;
c) da cinque membri designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale più rappresentative con strutture presenti e operanti nella regione esperti in materia di artigianato.
2. Il Presidente della Commissione regionale è eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il Vicepresidente.
Art. 7
Organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato
1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede nella città capoluogo di Regione.
2. Per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato si applica, salvo diversa previsione di legge, quanto previsto dal Capo I del Titolo III della L.R. n. 24 del 1994.
3. La Commissione assegna ai propri componenti lo svolgimento di attività di carattere strumentale ed istruttorio.
4. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale appartenente al ruolo della Giunta regionale.
Capo III
Norme comuni per la commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato
Art. 8
Vigilanza
1. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Nel caso in cui le Commissioni, per dimissioni o altra causa, siano nella impossibilità di funzionare, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario che assume i poteri e le funzioni della Commissione, con il compito di promuovere il ripristino delle condizioni di regolare funzionamento. Qualora, entro sei mesi dalla nomina, il commissario non sia stato in grado di ripristinare il regolare funzionamento della Commissione, il presidente della Giunta provvede al rinnovo della Commissione, con le modalità previste dalla presente legge.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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