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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Capo II
Commissione regionale per l'artigianato
Art. 5
Funzioni e compiti
1. Ai sensi degli artt. 9 e 11 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, quale organo di coordinamento delle attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
2. In relazione alla tenuta degli albi delle imprese artigiane, la Commissione regionale per l'artigianato svolge le seguenti funzioni:
a) decide in via definitiva, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno, sui ricorsi proposti contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modifica, e cancellazione dall'albo;
b) coordina lo svolgimento delle attività di revisione periodica, nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale.
3. La Commissione predispone, sulla base dei dati relativi all'attività svolta e di quelli comunicati dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, comprensivi dello stato di revisione degli albi, un rapporto annuale alla Giunta regionale concernente le attività artigianali nella regione Emilia-Romagna.
4. La Regione contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la promozione delle attività artigiane con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico e alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi artigiani.
5. Al finanziamento delle attività e delle iniziative promozionali previste al comma 4, nonché ai criteri e alle modalità per la concessione dei contributi, provvede la Giunta regionale con proprio atto nel limite dello stanziamento autorizzato dalla legge di approvazione del bilancio di previsione regionale, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, lett. c).
Art. 6
Costituzione e composizione
1. La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;
c) da cinque membri designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale più rappresentative con strutture presenti e operanti nella regione esperti in materia di artigianato.
2. Il Presidente della Commissione regionale è eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il Vicepresidente.
Art. 7
Organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato
1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede nella città capoluogo di Regione.
2. Per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato si applica, salvo diversa previsione di legge, quanto previsto dal Capo I del Titolo III della L.R. n. 24 del 1994.
3. La Commissione assegna ai propri componenti lo svolgimento di attività di carattere strumentale ed istruttorio.
4. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale appartenente al ruolo della Giunta regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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