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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Capo III
Norme comuni per la commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato
Art. 8
Vigilanza
1. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Nel caso in cui le Commissioni, per dimissioni o altra causa, siano nella impossibilità di funzionare, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario che assume i poteri e le funzioni della Commissione, con il compito di promuovere il ripristino delle condizioni di regolare funzionamento. Qualora, entro sei mesi dalla nomina, il commissario non sia stato in grado di ripristinare il regolare funzionamento della Commissione, il presidente della Giunta provvede al rinnovo della Commissione, con le modalità previste dalla presente legge.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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