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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Titolo II
ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 9
Organizzazione degli albi
1. Le imprese artigiane che hanno la sede legale ovvero la sede operativa principale nel territorio della provincia sono tenute ad iscriversi agli albi provinciali, secondo quanto previsto dalla legge n. 443 del 1985 Sito esterno e successive modifiche. Per le imprese artigiane esercitate in forma ambulante si fa riferimento alla residenza del titolare.
2. Alla separata sezione dell'albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, in conformità a quanto previsto all'art. 6 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno, che abbiano sede legale nel territorio della provincia.
3. La modulistica per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo imprese artigiane viene predisposta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tenuto conto delle indicazioni approvate dalla Regione, la quale detta altresì disposizioni in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle attività di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali.
4. La gestione dell'albo avviene mediante l'utilizzo degli strumenti informatici nell'ambito del sistema informatico delle Camere di Commercio.
5. È garantito lo scambio dei dati nei confronti delle pubbliche amministrazioni in maniera gratuita.
6. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'Artigianato sono autorizzate, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.
Art. 10
Iscrizione all'albo delle imprese artigiane
1. L'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane avviene sulla base della sussistenza, della modificazione o della perdita dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno.
2. La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Camera di Commercio, anche per via telematica o su supporto informatico, secondo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno.
3. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di adozione dell'atto di iscrizione nell'albo delle imprese da parte della Commissione e, nel caso la comunicazione della decisione all'interessato non intervenga entro il termine prescritto, dal sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda.
4. Gli effetti dell'iscrizione negli elenchi invalidità, vecchiaia, superstiti di cui alla legge 17 marzo 1993, n. 63 Sito esterno decorrono dal momento di effettivo inizio dell'attività di impresa artigiana.
5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato entro quindici giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e delle successive denunce di modifica e di cessazione dall'albo, ne danno comunicazione al Registro Imprese per le relative annotazioni nella sezione speciale del registro.
Art. 11
Modificazioni e cancellazione dall'albo su comunicazione delle imprese artigiane
1. Le imprese artigiane iscritte all'albo sono tenute a trasmettere alla Camera di Commercio, entro trenta giorni, le denunce delle modificazioni, di fatto e di diritto, relative ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ed accertate ai fini dell'iscrizione all'albo o, qualora soggette alla registrazione, ai sensi dell'art. 2200 del Codice civile, sono tenute a denunciare l'avvenuta modificazione entro trenta giorni dalla data della registrazione stessa.
2. Le imprese artigiane iscritte all'albo che cessino l'attività o che perdano i requisiti di legge sono tenute a farne denuncia alla Camera di Commercio entro il termine di trenta giorni o, qualora soggette alla registrazione ai sensi dell'art. 2200 del Codice civile, sono tenute a denunciare l'avvenuta cancellazione dal registro entro trenta giorni.
3. La Commissione, esperiti gli accertamenti del caso, delibera in merito alla denuncia esaminata. La Camera di Commercio provvede a comunicare la decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento delle modificazioni o come cancellazione dall'albo.
4. Gli effetti della modifica e della cancellazione decorrono dalla data della deliberazione o, nel caso di mancata comunicazione, dal giorno di scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Ai fini della cancellazione negli elenchi di invalidità, vecchiaia, superstiti gli effetti della cancellazione decorrono dal momento di effettiva cessazione dell'attività di impresa artigiana.
Art. 12
Accertamenti d'ufficio sulla sussistenza e modificazione dei requisiti
1. La Commissione provinciale per l'artigianato, a seguito di notizia diretta o di altri elementi conoscitivi, può disporre in ogni momento l'avvio della procedura di accertamento d'ufficio a carico di imprese iscritte all'albo, in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti di legge.
2. La Commissione alla quale gli organi, gli enti e le amministrazioni pubbliche, avendo riscontrato l'inesistenza di uno dei requisiti di legge nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne abbiano dato comunicazione, dispone, entro quindici giorni, l'avvio della procedura di accertamento.
3. L'avvio della procedura di accertamento viene comunicato entro il termine di quindici giorni all'impresa interessata perché provveda a far conoscere alla Commissione le proprie ragioni in merito entro i successivi quindici giorni.
4. La Commissione, esperiti gli accertamenti di rito, decide in merito ed entro sessanta giorni dall'avvio della procedura comunica la decisione all'impresa interessata, nonché agli organi ed enti che avevano riscontrato l'inesistenza dei requisiti.
Art. 13
Iscrizione alla separata sezione dell'albo
1. L'iscrizione alla separata sezione dell'albo dei consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui al primo comma dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno, è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del consorzio o società consortile interessato, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati e delle proporzioni previste al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985 Sito esterno.
2. I consorzi e le società consortili sono iscritti nella separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o società consortile, delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi o di società consortili miste, degli altri soggetti associati.
3. I consorzi e le società consortili di cui al presente articolo sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alla Commissione le modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita dei requisiti artigiani di una o più delle imprese associate, nonché la cessazione del consorzio o società consortile, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Art. 14
Revisione dell'albo delle imprese artigiane
1. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti le Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione dei rispettivi albi ogni trenta mesi.
2. Agli effetti dei necessari atti istruttori da parte dei Comuni, la Commissione provinciale per l'artigianato, almeno tre mesi prima della scadenza del termine per la revisione invia loro i dati relativi agli elenchi delle imprese artigiane iscritte all'albo che risultano esercenti l'attività nei Comuni stessi. Questi trasmettono i dati rilevati entro due mesi dal ricevimento degli elenchi.
Art. 15
Ricorsi alla Commissione regionale per l'artigianato
1. I ricorsi in via amministrativa contro la deliberazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo o alla separata sezione, sono presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, dagli interessati, nonché dagli enti, dagli organi e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano dato comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 12.
2. La Commissione regionale per l'artigianato, esperiti anche direttamente gli accertamenti del caso, delibera in merito ai ricorsi e comunica la decisione agli interessati e, per l'esecuzione, alla competente Commissione provinciale.
3. La Commissione regionale per l'artigianato può, d'ufficio o su domanda del ricorrente, sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 Sito esterno.
4. Contro le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Art. 16
Pubblicità
1. Le deliberazioni di iscrizione, modificazione e cancellazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono affisse per estratto all'albo camerale per un periodo di almeno otto giorni.
2. Con le forme e nei termini di cui al comma 1, le delibere adottate ai sensi dell'art. 15 dalla Commissione regionale per l'artigianato sono affisse in apposito albo nella sede della Commissione nonché all'albo della Commissione provinciale sulla cui delibera si è pronunciata la Commissione regionale.
3. Delle deliberazioni di cui al presente articolo è data comunicazione pubblica in via telematica.
Art. 17
Sanzioni
1. Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge n. 443 del 1985 Sito esterno, e al fine di un'armonizzazione col Registro imprese, alle violazioni sottoelencate si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei limiti minimi e massimi a fianco di ciascuna indicati:
a) in caso di omissione o ritardo della presentazione delle domande di iscrizione o cancellazione all'Albo delle imprese artigiane da lire centomila (pari a Euro 51,65) a lire un milione (pari a Euro 516,46);
b) in caso di omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi da lire duecentomila (pari a Euro 103,29) a lire due milioni (pari a Euro 1.032,91).
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative è delegata alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, cui spettano i relativi proventi, nel rispetto delle modalità e procedure della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e successive modificazioni.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

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