Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 30 ottobre 2001

Titolo III
NORME FINANZIARIE
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Le somme introitate dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per i diritti di segreteria dovuti dalle imprese artigiane, così come stabilite ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1977 n. 973 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978 n. 49 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, e per le sanzioni amministrative, competono alle Camere di Commercio a titolo di compenso per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge:
a) per quanto riguarda il rimborso alle Camere di Commercio delle spese riferite al personale trasferito, la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti previsti e secondo quanto disposto ai sensi della L.R. 22 febbraio 2001, n. 5;
b) per quanto riguarda le spese inerenti il funzionamento e lo svolgimento dei compiti delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, la Regione provvede sulla base di criteri e modalità che verranno definiti dalla Giunta regionale e con l'istituzione o la modifica di un apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità a norma di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
c) per quanto riguarda le spese per contributi a progetti promozionali di cui all'art. 5, commi 4 e 5, la Regione farà fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato dei necessari finanziamenti a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.
Art. 19
Compensi ai componenti delle Commissioni
1. Ai componenti delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, ad eccezione dei Presidenti e dei Vicepresidenti spettano i compensi ed ogni altro emolumento previsti per le commissioni individuate a norma dell'art. 1 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modifiche.
2. Al Presidente e al Vicepresidente della Commissione regionale per l'Artigianato e al Presidente e ai Vicepresidenti delle Commissioni provinciali spettano indennità di funzioni determinate ai sensi della L.R. 10 maggio 1982, n. 20.
Art. 20
Norme transitorie
1. Al fine di favorire un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni delegate con l'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999 da parte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, esclusivamente per il periodo 2001-2003 i rapporti economici tra la Regione e le singole Camere di Commercio vengono regolati sulla base di una apposita intesa.
2. L'intesa specifica l'ammontare del finanziamento, le modalità di aggiornamento di tale importo e le modalità di verifica della spesa. La base di calcolo è rappresentata da una quota fissa di L.130.000.000 (pari a Euro 67.139,40) per tutte le Camere di Commercio e di un importo riconosciuto a ciascuna di esse sulla base del numero di imprese.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'intesa, si farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di bilancio che verranno dotati dei necessari finanziamenti a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.
Art. 21
Abrogazioni
1. È abrogata la L.R. 4 giugno 1988, n. 24.
Art. 22
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2, della Costituzione Sito esterno, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 34 L.R. 23 luglio 2009 n. 9 , in attesa dell'intervento di riforma della presente legge, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui rispettivamente al capo I e II del presente Titolo sono prorogate al 31 luglio 2010. La proroga delle suddette Commissioni era già stata disposta dall'art. 21 L.R. 26 luglio 2007 n. 13 , dall'art. 42 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24 , dall'art. 28 L.R. 25 luglio 2008 n. 12 e dall'art. 37 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 22 .

Espandi Indice