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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 11
Bilancio annuale di previsione
1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali in cui si articolano le entrate sono individuate con riferimento alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto delle entrate. Le unità previsionali in cui si articolano le spese sono determinate sulla base di aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, individuate con riferimento alle competenze istituzionali della Regione, alla legislazione vigente e tenuto conto dei vincoli a garanzia degli equilibri di bilancio. Le contabilità speciali, sia nell'entrata sia nella spesa, sono articolate in capitoli e, in relazione alle necessità della codificazione meccanografica, rappresentate in un'unica unità previsionale di base.
3. Per ogni unità previsionale di base il bilancio indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.
4. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 3 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo presunto al termine dell'esercizio precedente, tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti già autorizzati.
5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
6. Al bilancio è allegato un apposito documento nel quale le unità previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di unità previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in capitoli. I capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 22.
7. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.
8. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio è prevista la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e l'assegnazione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa delle risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.
9. Il bilancio annuale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo e documenti allegati.

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