Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 28
Fondi speciali
1. Nel bilancio di competenza e di cassa sono iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi speciali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in corso di approvazione.
3. I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni delle unità previsionali di base esistenti oppure in nuove unità previsionali di base nonché dei corrispondenti capitoli di spesa ovvero di nuovi capitoli di spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano gli interventi di spesa.
4. Sono tenuti distinti i fondi speciali destinati al finanziamento di spese correnti e di spese in conto capitale.
5. Al bilancio è allegato un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo speciale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi previsti stanziamenti di competenza.
6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese.

Espandi Indice