LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001
Art. 34
Mutui e prestiti
1. La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.
2. La legge deve specificare l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , in materia di prestiti obbligazionari.
3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
4. Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese d'investimento erogabili in capitale, escluse fra queste le spese finanziate con assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea vincolate; comprese, invece, le spese per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonché la quota parte del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio di quell'esercizio.
5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui e prestiti in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi la percentuale massima di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , attualmente fissata nel 25% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate iscritte in bilancio nel titolo I, sempre che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
6. Alla stipulazione dei mutui e dei prestiti autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
7. L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi, restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.
8. La Giunta regionale è autorizzata a ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al presente articolo attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di tassi o l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari.
9. La struttura organizzativa competente in materia di gestione delle entrate predispone gli atti inerenti la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari.