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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 45
Residui attivi
1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della struttura organizzativa competente per materia dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.
2. I dirigenti delle strutture regionali competenti per materia devono promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.
3. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, entro il 30 aprile di ogni anno, con atto motivato del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio, si provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
4. I crediti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 continuano ad essere riportati nelle scritture contabili; i crediti di cui alla lettera c) del comma 3 si eliminano dalle scritture contabili previa comunicazione del dirigente della struttura organizzativa competente per materia che attesta l'inesigibilità o l'insussistenza delle correlative entrate.

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