Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 5
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un quinquennio e non inferiore ad un triennio.
2. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale.
3. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza.
4. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale sia in base alla normativa comunitaria già in vigore, sia con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale, nonché ai previsti nuovi interventi legislativi.
5. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a carico di esercizi futuri.
6. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente.

Espandi Indice