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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 57
Aperture di credito a favore di funzionari delegati
1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della Giunta regionale l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di volta in volta definiti.
2. La Giunta regionale può autorizzare, motivandone le ragioni, aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato. L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di approvvigionamento, in relazione all'entità degli interventi o dei servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle disponibilità dei capitoli di bilancio interessati alle spese.
3. Contestualmente è disposto l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.
4. I dirigenti e i funzionari interessati possono essere autorizzati ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione adottati ai sensi dell'articolo 51 saranno disposte le eventuali riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.
5. Possono essere funzionari delegati i dirigenti e i responsabili delle strutture organizzative non dirigenziali della Regione, di organismi, enti ed aziende cui sia attribuita la responsabilità di gestire servizi, progetti o programmi della Regione. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.
6. La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati è disposta dall'apposito regolamento regionale.
7. Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi predetti.

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