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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 170 del 27 novembre 2001

Art. 62
Interpretazioni autentiche
1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 29 che prevede l'erogazione al personale di qualifica dirigenziale della sola retribuzione di risultato in aggiunta al trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che quanto veniva da esso percepito a titolo di stipendio base resta assorbito nella somma che il medesimo personale, di uguale incarico, apprende a titolo di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione.
2. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 29, che prevede l'erogazione ai dipendenti collocati nell'area quadri cui vengono assegnate posizioni organizzative della sola retribuzione di risultato in aggiunta al trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che quanto veniva da essi percepito a titolo di indennità area quadri resta assorbito nella retribuzione di posizione.
3. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58, che prevede, fino all'entrata in vigore di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui trattasi per tutto il settore del pubblico impiego, il riconoscimento ai dipendenti regionali di un trattamento previdenziale (indennità di fine servizio) pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio, si interpreta nel senso che il medesimo trattamento è riconosciuto, fino alla data dell'opzione, a coloro che scelgono la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 59, comma 56 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000.
4. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58, che prevede che la Regione ponga a suo carico l'eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a titolo di indennità di premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'Ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale, si interpreta nel senso che l'indennità di cui al primo comma viene erogata al dipendente regionale che esercita l'opzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e segue i criteri di rivalutazione previsti per l'indennità di fine servizio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999.

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