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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 170 del 27 novembre 2001

Art. 64
Disposizioni finali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera g) dello Statuto, per le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio regionale, la Giunta delibera su proposta ovvero acquisito il parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. La Regione può promuovere intese con gli Enti locali per la costituzione di strutture interistituzionali, ai fini dell'ottimale gestione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza del territorio e gestione dell'emergenza. La costituzione ed il funzionamento di dette strutture sono regolati con legge regionale.
3. Le persone reinquadrate nell'organico della Regione Emilia- Romagna in attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV n. 960/96 e TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna û n. 186/99, mantengono il trattamento di fine rapporto maturato e la posizione pensionistica preesistente.
4. Nelle procedure selettive pubbliche indette per l'assunzione di personale a tempo indeterminato è valutata con particolare rilievo l'esperienza maturata presso la Regione Emilia-Romagna tramite i tirocini formativi previsti dalla legge regionale 3 luglio 2001, n. 19 e successive modifiche.
5. La Regione dà attuazione a quanto disposto dall'art. 5 bis, comma 3 del decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 Sito esterno n.401.A tal fine la Giunta regionale definisce le relative modalità di selezione e la composizione delle Commissioni esaminatrici.

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