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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 170 del 27 novembre 2001

Art. 65
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1) legge regionale 26 ottobre 1981, n. 37 recante: " Indennità di fine servizio da corrispondere al personale privo dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 152 del 1968 Sito esterno " ;
2) legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante: " Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione " ;
3) legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27 recante: " Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali " ;
4) legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 recante: " Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'Accordo sindacale di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti " , fatto salvo l'articolo 24;
5) legge regionale 20 marzo 1989, n. 7 recante: " Trattamento di missione e di trasferimento del personale della Regione Emilia-Romagna " ;
6) legge regionale 13 maggio 1989, n. 13 recante: " Approvazione della normativa risultante dall'Accordo intercompartimentale (Pubblico Impiego) relativa al triennio 1988/1990 " ;
7) legge regionale 27 aprile 1990, n. 37 recante: " Approvazione dell'Accordo nazionale di comparto per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente dalle Regioni a Statuto ordinario, dagli Enti pubblici da esse dipendenti e dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari "
8) legge regionale 3 agosto 1990, n. 45 recante: " Revisione della dotazione delle qualifiche funzionali fino alla quinta compresa e conseguenti norme di inquadramento " ;
9) legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 recante: " Assunzione in ruolo di divulgatori agricoli " ;
10) legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 recante: " Disciplina della dirigenza regionale " ;
11) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 48 recante: " Inquadramento nella qualifica immediatamente superiore del personale proveniente dai ruoli tecnici della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, in possesso di specifici requisiti " ;
12) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 7 recante: " Revisione in diminuzione della dotazione organica del ruolo regionale e del ruolo dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI) " ;
13) legge regionale 16 novembre 1993, n. 40 recante: " Revisione della dotazione organica relativa alla terza, quarta e quinta qualifica funzionale ai fini dell'attuazione dell'articolo 31 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37 " ;
14) legge regionale 28 febbraio 1994, n. 11 recante: " Disposizione interpretativa dell'articolo 36 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37, concernente l'indennità di funzione dirigenziale " ;
15) legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 recante: " Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale " ;
16) legge regionale 11 aprile 1996, n. 8 recante: " Disposizioni straordinarie conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 4 aprile-12 giugno 1995, n. 444/95 " ;
17) legge regionale 9 aprile 1999, n. 2 recante: " Proroga di alcune disposizioni della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 concernente " Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale " " .
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, gli articoli 5 e 7 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29 recante: " Indennità premio di servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi - anticipazione al personale di una quota del trattamento di fine servizio " ;
b) gli articoli 5, 6, 8 e 9 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 recante: " Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale " ;
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 17 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 recante: " Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale " ;
d) i commi 3 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 recante: " Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 42 " ;
e) gli articoli 234, 235 e 236 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante: " Riforma del sistema regionale e locale " .

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