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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 170 del 27 novembre 2001

Capo II
Strutture speciali
Art. 4
Gabinetto del Presidente del Consiglio
1. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dallo Statuto e dalle altre norme regionali.
2. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto in particolare all'esercizio delle funzioni e attività dei consiglieri regionali, ai rapporti con le Assemblee parlamentari nazionali ed estere ed inoltre alle iniziative di comunicazione istituzionale e di divulgazione legislativa.
3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al capo di Gabinetto.
Art. 5
Gabinetto del Presidente della Giunta
1. Il Gabinetto del Presidente della Giunta è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto e dalle leggi.
2. Il Gabinetto del Presidente è costituito dalle strutture preposte in particolare all'esercizio delle funzioni di supporto alla direzione delle attività politico- amministrative della Giunta, ai rapporti con gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento della programmazione e dell'utilizzo delle risorse comunitarie, nonchè al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale.
3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al capo di Gabinetto.
Art. 6
Struttura di controllo strategico
1. Ai fini del controllo di cui all'articolo 54 è istituita una apposita struttura speciale alle dirette dipendenze della Giunta regionale, che ne disciplina il funzionamento.
Art. 7
Segreterie particolari
1. Con le modalità previste all'articolo 9, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione:
a) del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
b) del Presidente della Giunta, del Vicepresidente della Giunta e degli Assessori.
Art. 8
Segreterie dei gruppi consiliari
1. I gruppi consiliari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, segreteria. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume l'atto di cui all'articolo 9 tenendo presenti, oltre alla consistenza numerica dei gruppi, l'esigenza comune ad ogni gruppo dell'esercizio effettivo delle proprie funzioni.
Art. 9
Personale delle strutture speciali
1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e del Consiglio è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:
a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative.
3. Alle nomine del personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti, alla struttura di controllo strategico e alle segreterie, sulla base delle richieste nominative formulate dagli organi interessati e relative, di norma, a collaboratori appartenenti agli organici regionali, provvede:
a) il Presidente della Giunta con proprio decreto per le strutture speciali della Giunta;
b) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, per le strutture speciali del Consiglio e le segreterie dei gruppi consiliari.
4. Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti agli organici regionali si provvede:
a) con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto;
b) con il comando di personale da altre pubbliche amministrazioni.
5. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4.
6. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4, lettera a) corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate. Il trattamento economico accessorio è invece definito ai sensi del comma 7.
7. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano congiuntamente i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il comparto e per l'area dirigenziale nonchè della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione assegnata. L'atto di nomina o di conferimento dell'incarico provvede anche al riconoscimento dell'emolumento spettante.
8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.
9. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi dei componenti del Gabinetto, della struttura di controllo strategico e delle segreterie, sono prorogati per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.
10. Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dal Presidente della Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio su motivata richiesta dei titolari degli organi indicati al comma 3.
11. La Giunta e il Consiglio mantengono indisponibili, nelle relative dotazioni organiche, un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle rispettive strutture speciali. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture organizzative dell'uno e dell'altro organico.

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