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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 170 del 27 novembre 2001

Capo IV
La dirigenza dell'organico consiliare
Art. 51
Poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
1. I poteri attribuiti alla Giunta regionale dagli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47 sono esercitati, per quanto riguarda i dirigenti dell'organico consiliare, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nei casi di cui agli articoli 42, comma 2 e 46, comma 1, può individuare, oltre che un direttore generale, anche un altro dirigente.

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