Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

Art. 31
Partecipazione dei lavoratori
1. La Regione promuove la partecipazione dei lavoratori alla fase di elaborazione delle scelte di organizzazione del lavoro e di qualificazione del personale, in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative, nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.
2. Per favorire la partecipazione ai processi decisionali in materia di organizzazione del lavoro, le direzioni generali convocano incontri periodici con i collaboratori. In ogni caso a richiesta di almeno un quinto dei dipendenti assegnati alla struttura organizzativa a livello di direzione generale, il responsabile della medesima struttura è tenuto a convocare un incontro al fine di esaminare programmi o progetti in tema di qualità del lavoro e dell'organizzazione proposti dai richiedenti.
3. I contratti collettivi di lavoro e i protocolli di relazioni sindacali di cui all'articolo 30 possono prevedere ulteriori istituti di partecipazione del personale all'organizzazione del lavoro.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Espandi Indice