Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

Art. 57
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.
2. Le procedure concorsuali pubbliche avviate per la copertura di posti vacanti previsti dal piano occupazionale 1997/98 non hanno ulteriore corso dall'entrata in vigore della presente legge, purché non siano già state espletate le relative prove.
3. Ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla adozione della direttiva di cui all'articolo 19, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva attuativa dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Espandi Indice