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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 56
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
1. La Regione individua e disciplina le forme di controllo di regolarità amministrativa e contabile nonché le strutture preposte all'esercizio di tali funzioni.
2. Salvo i casi previsti dalla legge e dagli atti di disciplina di cui al comma 1, il controllo di regolarità amministrativa e contabile si effettua in via successiva.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

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