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Documento storico: Testo Coordinato

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno.
3. I rapporti tra fonti del diritto e disposizioni dei contratti collettivi nazionali sono regolamentati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno.
Art. 2
Ruoli organici del Consiglio e della Giunta
1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno, è distinto nei due ruoli organici del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Tutte le competenze in materia di personale, di organizzazione e di collaborazione professionale che la legge attribuisce alla Giunta spettano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto riguarda la relativa struttura.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

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