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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 59
1.
L'articolo 14 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 recante: "Istituzione dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI)" è così sostituito:
"Art. 14
Personale
1. L'Azienda dispone di personale proprio, assunto con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale.
2. L'Azienda adotta la dotazione organica, il regolamento di organizzazione, e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa fissato dalla Giunta regionale. All'interno di tale limite l'Azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e gli incarichi professionali secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme regionali. Spetta al consiglio di amministrazione dell'Azienda adottare la dotazione organica dell'Ente.
3. Il regolamento di organizzazione prevede altresì le specifiche funzioni del direttore, il quale occupa la posizione dirigenziale più elevata nell'ambito della dotazione organica dell'Azienda.".
2. L'articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 Sito esterno recante: "Istituzione dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI)" è abrogato.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

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