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Documento storico: Testo Coordinato

Capo IV
La dirigenza dell'organico consiliare
Art. 51
Poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
1. I poteri attribuiti alla Giunta regionale dagli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47 sono esercitati, per quanto riguarda i dirigenti dell'organico consiliare, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nei casi di cui agli articoli 42, comma 2 e 46, comma 1, può individuare, oltre che un direttore generale, anche un altro dirigente.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

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