LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17)
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e gli oneri relativi a strutture regionali i cui costi trovino copertura, per effetto di disposizioni legislative, in entrate a tale scopo vincolate, nonché gli oneri finalizzati alla copertura dei costi relativi ai posti lasciati indisponibili, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, alla data del 31 agosto 2008.(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)
Come disposto dal comma 1 dell'art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

