Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

Capo III
Dotazioni organiche delle strutture ordinarie
Art. 10
Dotazioni organiche
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano, ciascuno per le rispettive dotazioni organiche:
a) il tetto massimo di spesa secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
b) la dotazione organica complessiva;
c) la ripartizione del tetto di spesa tra le direzioni generali ed eventuali altre articolazioni organizzative.
2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 agosto 2008, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e gli oneri relativi a strutture regionali i cui costi trovino copertura, per effetto di disposizioni legislative, in entrate a tale scopo vincolate, nonché gli oneri finalizzati alla copertura dei costi relativi ai posti lasciati indisponibili, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, alla data del 31 agosto 2008.
Art. 11
Revisione della dotazione organica
1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio procedono, almeno a cadenza triennale, alla revisione delle proprie dotazioni organiche e delle rispettive strutture organizzative, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'Ente, dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di attività a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell'art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Espandi Indice