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Documento storico: Testo Coordinato

Capo III
Il regime della responsabilità dei dipendenti
Art. 23
Responsabilità dei dipendenti regionali
1. Ai dipendenti regionali si applica la normativa vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa e contabile per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 24
Responsabilità disciplinare
1. Ai dipendenti regionali si applicano l'articolo 2106 del codice civile, l'articolo 7, commi 1, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno e le norme dei contratti collettivi di lavoro in materia di responsabilità disciplinare.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 e ferma restando la definizione dei doveri dei dipendenti ad opera del codice di comportamento di cui all'articolo 25, la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 25
Codice di comportamento
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentite le rappresentanze sindacali e le associazioni di utenti e consumatori, adottano congiuntamente un codice di comportamento per i dipendenti della Regione.
2. Il codice di cui al comma 1 costituisce specificazione e adattamento alla realtà regionale del codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno.
3. Il codice è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e deve essere consegnato al dipendente al momento dell'assunzione.
4. Il dirigente competente in materia di personale organizza attività di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione del codice.
Art. 26

(modificato comma 2 da art. 5 L.R. 29 luglio 2016, n. 13)

Procedimento disciplinare
1. Le competenze in materia di contestazione degli addebiti e di irrogazione delle sanzioni disciplinari sono attribuite alla dirigenza.
2. Le sanzioni disciplinari del licenziamento, con preavviso e senza preavviso, sono irrogate dall'Ufficio procedimenti disciplinari.
Art. 27
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno.
2. In alternativa le sanzioni possono essere impugnate attraverso le procedure di conciliazione o arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituiscono congiuntamente il collegio arbitrale di disciplina, di cui all'articolo 55, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno e ne regola le attività.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell'art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 l'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge si applica per i posti dirigenziali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 le disposizioni di cui ai commi 6, lettera b), e 12 bis , come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 2 della stessa, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21, le disposizioni di cui al comma 4, nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

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