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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 14

(sostituito da art. 3 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26, in seguito abrogato comma 5 da art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)

Modalità di accesso
1. La copertura dei posti vacanti e programmati nell'amministrazione regionale avviene tramite:
a) concorso pubblico, anche con le modalità del corso-concorso, con eventuale riserva di posti, per il personale dei ruoli regionali, non superiore al 50 per cento;
b) avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, nei casi previsti dalla legge, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
c) le assunzioni riservate a categorie protette, secondo le modalità previste dalla legge;
d) mobilità da altre amministrazioni pubbliche;
e) chiamata diretta, nei casi tassativi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Le procedure di accesso di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) possono essere uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
3. La procedura di accesso di cui al comma 1, lettera a), tramite concorso pubblico, avviene previo espletamento:
a) delle procedure di verifica di ricollocazione del personale in disponibilità, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003);
b) delle procedure di mobilità volontaria esterna di cui all'articolo 22 della presente legge e dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Sono di competenza della dirigenza tutti gli atti delle procedure di cui al comma 1, se non diversamente previsto dalla legge, compresi i bandi di concorso, gli avvisi di mobilità, l'approvazione delle graduatorie degli idonei e la dichiarazione dei vincitori.
5. abrogato.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell' art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 l'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge si applica per i posti dirigenziali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 le disposizioni di cui ai commi 6, lettera b), e 12 bis , come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 2 della stessa, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21, le disposizioni di cui al comma 4, nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

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