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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 15

(aggiunti commi 1 bis e 4 bis da art. 26 L.R. 28 luglio 2006 n. 13 , poi sostituiti commi 1 e 2 da art. 4 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26 , abrogati commi 1 bis., 3 e 6 da art. 11 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26)

Disciplina sulle modalità di accesso
1. Fermo restando quanto sancito all'articolo 14, la Regione stabilisce, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con regolamento, anche per l'area dirigenziale:
a) i requisiti per l'accesso all'impiego regionale e l'individuazione delle funzioni per le quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana;
b) le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di genere, le loro competenze e responsabilità; tali commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;
c) i criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici;
d) i criteri di redazione dei bandi e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione fino all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;
e) le modalità per l'attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra la Regione, i propri enti dipendenti e le altre amministrazioni.
1 bis. abrogato.
2. Il regolamento specifica le disposizioni che sono vincolanti anche per gli enti del Sistema delle amministrazioni regionali.
3. abrogato.
4. Nei processi selettivi il personale di entrambi gli organici è considerato in ogni caso personale interno.
4 bis. A partire dall'1 gennaio 2004, in caso di passaggio, alla categoria superiore per effetto di pubblico concorso indetto dalla Regione da parte di personale già dipendente della stessa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è attribuito, al medesimo, un assegno personale riassorbibile per progressioni economiche, pari all'eventuale differenza fra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento e il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo.
5. Il dipendente già inquadrato nei ruoli regionali non effettua il periodo di prova tranne che per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
6. abrogato.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell' art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 l'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge si applica per i posti dirigenziali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 le disposizioni di cui ai commi 6, lettera b), e 12 bis , come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 2 della stessa, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21, le disposizioni di cui al comma 4, nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

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