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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 28

(modificato comma 5 da art. 6 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17 e sostituito comma 2 da art. 3 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21)

Cause di estinzione
1. Il rapporto di lavoro si può estinguere in particolare, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile;
d) risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto;
e) risoluzione del rapporto in caso di inabilità permanente;
f) recesso per mancato superamento del periodo di prova.
2. Nel caso di cui alla lettera d) il rapporto di lavoro si estingue con atto espresso e motivato del direttore generale competente in materia di personale, secondo le procedure e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
3. Nel caso di cui alla lettera f) il recesso è disposto dal direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente interessato.
4. Qualora si tratti di direttore generale o di dirigente assunto ai sensi dell'articolo 18, la risoluzione del rapporto di lavoro è disposta dalla Giunta regionale.
5. Le persone già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna e cessate dal servizio per dimissioni volontarie o per licenziamento per motivi oggettivi, possono essere riassunte su loro richiesta. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva le condizioni e le modalità per tale riassunzione. Non può in ogni caso essere riassunto il dipendente che ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro beneficiando di agevolazioni economiche.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell' art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 l'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge si applica per i posti dirigenziali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 le disposizioni di cui ai commi 6, lettera b), e 12 bis , come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 2 della stessa, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21, le disposizioni di cui al comma 4, nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

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