LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 188 del 21 dicembre 2001
Capo III
Disciplina transitoria
Art. 13
Disciplina transitoria
1. Fino alla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8, ovvero fino al momento in cui la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso non siano assunti direttamente dalla Regione, le relative attività continuano ad essere svolte dall'Amministrazione Finanziaria, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .