LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 6
Determinazione dell'aliquota
1.
La Regione ha facoltà di variare con propria legge l'aliquota di imposta nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale, anche differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
2.
La legge regionale che dispone variazioni di aliquota deve entrare in vigore entro il 31 dicembre ed ha effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso a tale data.
3.
Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 si intendono confermate le aliquote in vigore per il periodo di imposta precedente.