LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 7
(aggiunto comma 1 bis da art. 14 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)
Determinazione dell'aliquota IRAP per ONLUS e cooperative sociali
1.
L'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'
articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , è determinata, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.
1 bis.
Fino alla data di abrogazione dell’
articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi di quanto previsto dall’
articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), è riconosciuta, senza soluzione di continuità, l’aliquota agevolata dell’IRAP nella misura indicata nel comma 1 e limitatamente all’attività istituzionale esercitata:
a)
ai soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) purché provenienti dall’Anagrafe delle ONLUS o dal preesistente Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della
l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della
l.r. 31 maggio 1993, n. 26));
b)
alle associazioni iscritte nella sezione “a) Organizzazioni di volontariato” del RUNTS.
2.
L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 .
3.
La determinazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della regione Emilia-Romagna.