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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

Art. 7

(aggiunto comma 1 bis da art. 14 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)

Determinazione dell'aliquota IRAP per ONLUS e cooperative sociali
1. L'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Sito esterno e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Sito esterno, è determinata, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.
1 bis. Fino alla data di abrogazione dell’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Sito esterno (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo Settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), è riconosciuta, senza soluzione di continuità, l’aliquota agevolata dell’IRAP nella misura indicata nel comma 1 e limitatamente all’attività istituzionale esercitata:
a) ai soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) purché provenienti dall’Anagrafe delle ONLUS o dal preesistente Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26));
b) alle associazioni iscritte nella sezione “a) Organizzazioni di volontariato” del RUNTS.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno.
3. La determinazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della regione Emilia-Romagna.

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