LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Capo II
Disposizioni in materia di sistema informativo tributario
e fiscale regionale
Art. 11
Sistema informativo tributario e fiscale regionale
1.
Il sistema informativo tributario e fiscale regionale, costituito dall'insieme dei dati e delle notizie a rilevanza fiscale, ha lo scopo di consentire alla Regione la disponibilità ed il trattamento di tutti i dati necessari alla piena attuazione della propria autonomia tributaria.
2.
La Regione, al fine di coordinare la propria attività impositiva con quella degli altri Enti, di creare archivi regionali condivisi, di definire procedure amministrative uniformi, promuove l'interscambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato, con gli Enti locali e con gli altri Enti pubblici detentori di banche dati utili alla completa definizione del sistema informativo tributario e fiscale regionale. A tale fine, la Giunta regionale assume i provvedimenti necessari alla costituzione e alla partecipazione ad organismi tecnici o alla stipula di appositi protocolli d'intesa.
Art. 12
Trattamento dei dati
1.
I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge sono svolti nel rispetto dei principi generali fissati dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.