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LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5

DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 23 febbraio 2001

Art. 7
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 238, comma 1, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, il decreto di cui all'art. 2 della presente legge dispone, altresì, i trasferimenti del personale regionale in comando per l'esercizio di funzioni delegate alla data del 31.12.2000.
2. Per la copertura di posti resisi vacanti successivamente al trasferimento, possono essere stipulate apposite intese tra la Regione e le Province, per l'utilizzo delle graduatorie risultanti dai processi selettivi espletati dalla Regione in esecuzione dei progetti speciali attuativi delle intese previste dall'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
3.
L'art. 25 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 è così sostituito:
"Art. 25
Trasferimento del personale alle Province
1. Il personale regionale in servizio presso i Servizi Provinciali Agricoltura è trasferito alle Province con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali.
2. Le Province, a seguito dei trasferimenti di cui al presente articolo, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche sulla base dei principi fissati dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale, a seguito del trasferimento operato con il decreto di cui al comma 1, provvede alla soppressione delle strutture organizzative denominate Servizi Provinciali Agricoltura della Regione ed alle corrispondenti riduzioni di posti nel proprio organico.
4. Le Province e le Comunità montane, attraverso convenzioni, regolano l'utilizzo da parte delle Comunità montane delle unità di personale necessarie per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, oppure, in subordine, delle corrispondenti risorse finanziarie.".
Sito esterno
4. Al comma 4 dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, sono soppresse le seguenti parole "definita dall'intesa di cui al comma 1 dell'art. 25".
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 26 e 27 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;
c) gli articoli 8 e 11 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54;

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