LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 23 febbraio 2001
Art. 6
Spese per il personale e finanziamento degli enti di destinazione
1. La Regione provvede a finanziare le spese per le risorse umane necessarie a svolgere le funzioni conferite con l'erogazione annuale di un importo forfettario, avuto a riferimento il costo complessivo delle unità di personale trasferite. A tal fine vengono stipulate specifiche intese con gli enti di destinazione.
2. In mancanza delle intese di cui al comma 1, o di altra intesa di uguale oggetto precedente il trasferimento, l'importo del finanziamento sarà stabilito annualmente, per un periodo iniziale di due anni, pari al costo complessivo, nell'anno di riferimento, delle unità di personale trasferite. Al termine di tale periodo, e fino alla stipulazione delle intese di cui al comma 1, l'importo resterà fissato al costo complessivo a quella data delle unità di personale trasferite ancora in servizio.
3. Per "costo complessivo" di una unità di personale, ai sensi dei commi 1 e 2, s'intende il costo derivante dalla retribuzione media globale di un dipendente regionale collocato nella corrispondente posizione economica, incrementato dei costi di natura non retributiva forfettariamente quantificati nella misura del 6%.
4. Potranno essere stipulate specifiche intese che regolino l'evoluzione nel tempo del costo di natura retributiva come definito al comma 3. Dette intese potranno altresì disciplinare l'adeguamento dei costi di natura non retributiva, tenuto conto delle specifiche condizioni organizzative degli enti di destinazione, nonché le modalità di utilizzo dei corrispondenti importi, avuto a riferimento il trattamento goduto dai dipendenti regionali.
5. Il finanziamento delle spese per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite con la L.R. 7 novembre 1995, n. 54, e con la L.R. 4 marzo 1998, n. 7, è disciplinato secondo le disposizioni del presente articolo, assumendo come data iniziale, ai sensi del comma 2, l'1.1.2001 e come importo del primo biennio quello erogato nell'anno 2000.
6. Per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite con la L.R. 30 maggio 1997, n. 15, l'importo del finanziamento è corrispondente al costo derivante dalle dotazioni-tipo iniziali, così come definite dalle intese che hanno regolato la fase transitoria prevista all'art. 24 della suddetta legge. È fatta salva la stipulazione di nuove intese ai sensi del comma 4.
7. Gli enti di destinazione presentano annualmente alla Regione una dichiarazione attestante le spese complessivamente sostenute per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite, con l'indicazione della loro ripartizione tra i diversi ambiti.