LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 2
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AZIENDE USL IN MATERIA DI INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI, DI CUI ALLA L. 25 FEBBRAIO 1992, N. 210 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ DI VACCINAZIONI ANTIPOLIOMIELITICHE NON OBBLIGATORIE, DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 14 OTTOBRE 1999, N. 362
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(comma 2 sostituito da art. 6 L.R. 29 luglio 2016, n. 13)
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte nell'ambito delle assegnazioni statali disposte in suo favore ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le Aziende USL anticipano agli aventi diritto il pagamento degli indennizzi, compresi gli arretrati maturati e la rivalutazione degli stessi, e rendicontano periodicamente alla Regione gli importi erogati al fine di ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie da parte della medesima.