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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 3

MODIFICAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 14 APRILE 1995, N. 42 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE" E 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 "FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 19 febbraio 2002

Art. 1
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"1. Per le spese sostenute in relazione alla presenza alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 16, 18 e 52 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonchè di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, e per tutte le spese derivanti da attività connesse all'espletamento del mandato è corrisposto ai Consiglieri regionali un rimborso spese costituito:
a) da un rimborso forfetario mensile corrisposto per dodici mensilità annuali, pari al 65 per cento dell'ammontare mensile della diaria corrisposta ai membri della Camera dei Deputati;
b) da un rimborso delle spese di trasporto determinato annualmente dall'Ufficio di presidenza. Il rimborso è calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere e la sede di riunione per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di cilindrata media e aggiungendo le spese autostradali; la distanza è autocertificata dal consigliere. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale. " .
2.
La lettera a), comma 6, articolo 6 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente:
"a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza del Consiglio o della Giunta a norma del comma 1 dell'articolo 8. " .

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