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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 3

MODIFICAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 14 APRILE 1995, N. 42 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE" E 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 "FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 19 febbraio 2002

Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui alle competenti unità previsionali di base del bilancio della Regione e secondo quanto previsto dall'articolo 68 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

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