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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 3

MODIFICAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 14 APRILE 1995, N. 42 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE" E 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 "FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 19 febbraio 2002

Art. 11
Entrata in vigore
1. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale la presente legge entra in vigore.
2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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