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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 3

MODIFICAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 14 APRILE 1995, N. 42 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE" E 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 "FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 19 febbraio 2002

Art. 2
1.
L'articolo 8 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
" Art. 8
Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto
1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della Giunta.
2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonchè una indennità giornaliera pari a un trentesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6. Per missioni all'estero oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a un quindicesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6.
3. All'assessore regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile onnicomprensivo pari al venti per cento dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6.
4. Ai commi 2 e 3 del presente articolo come all'articolo 6 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 2, della presente legge. " .

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