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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 3

MODIFICAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 14 APRILE 1995, N. 42 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE" E 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 "FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 19 febbraio 2002

Art. 4
1.
Dopo il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 42 del 1995, è aggiunto il seguente:
"Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per legislature intere, qualora sia rieletto in successive legislature ha diritto, su domanda, a versare i contributi a completamento delle stesse legislature.".

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