Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 3

MODIFICAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 14 APRILE 1995, N. 42 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE" E 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 "FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 19 febbraio 2002

Art. 7
1.
L'articolo 3 della L.R. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:
" Art. 3
Contributi ai gruppi
1. Per le spese di funzionamento e per l'attività complessiva dei gruppi consiliari sono assegnati a ciascun gruppo contributi costituiti da:
a) una quota, uguale per ogni gruppo, commisurata alle esigenze di base comuni ad ogni gruppo;
b) una quota ragguagliata alla consistenza numerica di ogni gruppo.
2. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.
4. Ai gruppi consiliari spettano, a carico del bilancio del Consiglio regionale, esclusivamente i contributi di cui al presente articolo e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 2. " .
Sito esterno
3.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. n. 32 del 1997 è sostituita dalla seguente:
"a) le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 3; " .

Espandi Indice