Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 3

MODIFICAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 14 APRILE 1995, N. 42 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE" E 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 "FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 19 febbraio 2002

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'art. 6 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42
Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42
Art. 3 - Anticipo sull'indennità di fine mandato
Art. 4 - Integrazione all'articolo 17 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42
Art. 5 - Modifica all'articolo 18 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42
Art. 6 - Modifiche all'articolo 20 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42
Art. 7 - Modifiche alla L.R. 8 settembre 1997, n. 32
Art. 8 - Abrogazione di norme
Art. 9 - Norma transitoria
Art. 10 - Norma finanziaria
Art. 11 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"1. Per le spese sostenute in relazione alla presenza alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 16, 18 e 52 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonchè di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, e per tutte le spese derivanti da attività connesse all'espletamento del mandato è corrisposto ai Consiglieri regionali un rimborso spese costituito:
a) da un rimborso forfetario mensile corrisposto per dodici mensilità annuali, pari al 65 per cento dell'ammontare mensile della diaria corrisposta ai membri della Camera dei Deputati;
b) da un rimborso delle spese di trasporto determinato annualmente dall'Ufficio di presidenza. Il rimborso è calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere e la sede di riunione per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di cilindrata media e aggiungendo le spese autostradali; la distanza è autocertificata dal consigliere. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale. " .
2.
La lettera a), comma 6, articolo 6 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente:
"a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza del Consiglio o della Giunta a norma del comma 1 dell'articolo 8. " .
Art. 2
1.
L'articolo 8 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
" Art. 8
Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto
1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della Giunta.
2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonchè una indennità giornaliera pari a un trentesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6. Per missioni all'estero oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a un quindicesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6.
3. All'assessore regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile onnicomprensivo pari al venti per cento dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6.
4. Ai commi 2 e 3 del presente articolo come all'articolo 6 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 2, della presente legge. " .
Art. 3
Anticipo sull'indennità di fine mandato
1.
Dopo l'articolo 12 della L.R. n. 42 del 1995 è inserito il seguente articolo:
" Art. 12 bis
Anticipo sull'indennità di fine mandato
1. I consiglieri regionali possono richiedere la corresponsione di un anticipo sull'indennità di cui all'articolo 12 per una sola volta nel corso del loro mandato, anche in caso di più legislature non consecutive.
2. La misura dell'anticipo è pari all'ottanta per cento dell'ammontare dell'indennità che sarebbe dovuta, ai sensi dell'articolo 12, qualora il consigliere richiedente fosse cessato dalla carica l'ultimo giorno del mese precedente quello di effettuazione della richiesta. " .
Art. 4
1.
Dopo il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 42 del 1995, è aggiunto il seguente:
"Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per legislature intere, qualora sia rieletto in successive legislature ha diritto, su domanda, a versare i contributi a completamento delle stesse legislature.".
Art. 5
1.
Il comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 spettante ai consiglieri in carica. " .
Art. 6
1.
Il comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'articolo 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio minimo. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio. Qualora la quota aggiuntiva sia stata versata dal consigliere per tutte le legislature in cui ha esercitato il mandato, la quota del 50 per cento da attribuirsi al coniuge o ai figli è rapportata all'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante al consigliere al momento del decesso. " .
2.
Il comma 4 dell'articolo 20 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1 ha luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato. La comunicazione può aver luogo anche nel corso del mandato consiliare: in tal caso l'obbligo di pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere; a richiesta del consigliere il versamento dei contributi dovuti può essere rateizzato, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intera somma dovuta entro la data in cui ha termine il proprio mandato. " .
Art. 7
1.
L'articolo 3 della L.R. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:
" Art. 3
Contributi ai gruppi
1. Per le spese di funzionamento e per l'attività complessiva dei gruppi consiliari sono assegnati a ciascun gruppo contributi costituiti da:
a) una quota, uguale per ogni gruppo, commisurata alle esigenze di base comuni ad ogni gruppo;
b) una quota ragguagliata alla consistenza numerica di ogni gruppo.
2. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.
4. Ai gruppi consiliari spettano, a carico del bilancio del Consiglio regionale, esclusivamente i contributi di cui al presente articolo e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 2. " .
Sito esterno
3.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. n. 32 del 1997 è sostituita dalla seguente:
"a) le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 3; " .
Art. 8
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
l'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18, i commi 3 e 4 dell'articolo 28 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42;
c)
gli articoli 16 e 17 della L.R. 8 settembre 1997, n. 32.
Art. 9
Norma transitoria
1. I consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi del previgente comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 42 del 1995 possono richiederne l'integrale rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui alle competenti unità previsionali di base del bilancio della Regione e secondo quanto previsto dall'articolo 68 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale la presente legge entra in vigore.
2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 18 febbraio 2002 VASCO ERRANI

Espandi Indice