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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 " DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20 " E ALLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N. 18 " DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO "

(Legge di pura modifica.

Vedi articoli 2, 5 e 11 della L.R. 24 dicembre 1996 n. 50 e

articoli 2, 3 e 4 della L.R. 14 giugno 1996 n. 18)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 4 aprile 2002

Art. 3
1.
Il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 50 del 1996 è sostituito dal seguente:
"1. Le borse di studio vengono attribuite limitatamente alla frequenza, per la prima volta, dei corsi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, quali il diploma universitario, la laurea, la laurea specialistica, la laurea specialistica a ciclo unico, la specializzazione, e i corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999 Sito esterno. " .
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