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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 " DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20 " E ALLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N. 18 " DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO "

(Legge di pura modifica.

Vedi articoli 2, 5 e 11 della L.R. 24 dicembre 1996 n. 50 e

articoli 2, 3 e 4 della L.R. 14 giugno 1996 n. 18)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 4 aprile 2002

Art. 5
1.
Il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di studio delle Università, come definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, aventi sede legale nella regione. ".

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