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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 " DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20 " E ALLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N. 18 " DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO "

(Legge di pura modifica.

Vedi articoli 2, 5 e 11 della L.R. 24 dicembre 1996 n. 50 e

articoli 2, 3 e 4 della L.R. 14 giugno 1996 n. 18)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 4 aprile 2002

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Art. 1
1.
L'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 è sostituito dal seguente:
"1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui alla presente legge tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, regolarmente iscritti alle Università, agli Istituti universitari, agli Istituti superiori di grado universitario, ed alle seguenti istituzioni previste dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 Sito esterno: Accademie di Belle Arti, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), Conservatori di musica ed Istituti musicali pareggiati - di seguito indicati, ai fini della presente legge, con il termine " Università " - aventi sede legale in Emilia-Romagna e che rilasciano titoli aventi valore legale.
2. Gli studenti stranieri fruiscono delle provvidenze e dei servizi per il DSU secondo quanto stabilito dall'art. 20 della legge statale. " .
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Art. 2
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 50 del 1996 è inserito il seguente comma 1 bis:
"1 bis. Per quanto concerne le istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 Sito esterno la competenza in materia di Diritto allo studio universitario è attribuita alla Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario secondo le aree di competenza per territorio di seguito elencate:
a) Azienda di Bologna per le Province di Bologna, Forlì- Cesena, Ravenna e Rimini;
b) Azienda di Ferrara per la Provincia di Ferrara;
c) Azienda di Modena e Reggio Emilia per le Province di Modena e Reggio Emilia;
d) Azienda di Parma per le Province di Parma e Piacenza. " .
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Art. 3
1.
Il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 50 del 1996 è sostituito dal seguente:
"1. Le borse di studio vengono attribuite limitatamente alla frequenza, per la prima volta, dei corsi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, quali il diploma universitario, la laurea, la laurea specialistica, la laurea specialistica a ciclo unico, la specializzazione, e i corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999 Sito esterno. " .
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Capo II
Art. 4
1.
L'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 è sostituito dal seguente:
"1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta alla Regione Emilia-Romagna per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e, a decorrere dall'anno accademico 2002/2003, per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati.
2. Ai fini della presente legge, le università e gli istituti di cui al comma 1, sono denominati "Universita"'.
3. I corsi di studio delle Università comprendono i corsi di diploma universitario, i corsi di laurea, i corsi delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi, i corsi delle istituzioni di cui al comma 1 nonchè i corsi attivati dalle Università a norma del D.M. 3 novembre 1999, n. 509. " .
Art. 5
1.
Il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di studio delle Università, come definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, aventi sede legale nella regione. ".
Art. 6
1.
Il comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"1. La tassa è versata alla Regione Emilia-Romagna dai soggetti obbligati su conto corrente postale. " .
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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