LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 14 maggio 2002
Art. 10
Fondo Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico
1. È istituito il Fondo Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (FRRITT), che contiene le risorse finanziarie per gli interventi indicati nel Programma di cui all'art. 3, integrato con il Fondo Unico Regionale per le attività produttive industriali istituito ai sensi dell'art. 53 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.